PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi fondamentali).

      1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali relativi alla regolamentazione della professione di perito immobiliare ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.
(Istituzione della professione
di perito immobiliare).

      1. È istituita la professione di perito immobiliare, con il seguente profilo professionale: il perito immobiliare è il professionista che, in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi e del superamento di un esame finale, esegue con autonomia professionale una perizia immobiliare, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), rispondendo alle esigenze e alle richieste di un cliente, definito ai sensi del citato articolo 3, comma 1, lettera c), il quale, nell'ambito della propria libertà di scelta, intenda acquisire informazioni sullo stato di un immobile o di un edificio.

Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge s'intende per:

          a) «perizia immobiliare»: un'analisi visiva eseguita allo scopo di fornire a un cliente, definito ai sensi della lettera c), un giudizio tecnico-professionale su un edificio o un immobile, compresi i garage e le cantine, e costituita dall'esame di ogni

 

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componente installato accessibile e del funzionamento dell'edificio, inclusi i controlli normalmente effettuati dal proprietario o dal conduttore, nonché dall'esame dello stato di conservazione e di manutenzione dell'edificio o dell'immobile. Della perizia immobiliare è rilasciata apposita documentazione scritta da parte del perito immobiliare di cui all'articolo 2;

          b) «Associazione nazionale dei periti immobiliari», l'Associazione italiana degli Home Inspector, con sede in Bologna, via Marconi 6/2;

          c) «cliente»: ogni persona che assume o che intende usufruire delle prestazioni di un perito immobiliare allo scopo di ottenere un giudizio tecnico-professionale sulle condizioni di un edificio o di un immobile ai sensi di quanto previsto dalla lettera a).

Art. 4.
(Compiti del perito immobiliare).

      1. Al perito immobiliare compete lo svolgimento di attività connesse all'effettuazione di una perizia immobiliare, eseguita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e in base agli standard delle prestazioni definiti dall'Associazione nazionale dei periti immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f).

Art. 5.
(Compiti dell'Associazione nazionale
dei periti immobiliari).

      1. L'Associazione nazionale dei periti immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ha i seguenti compiti:

          a) vigila ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge;

          b) determina i requisiti di competenza necessari all'esercizio della professione e definisce e provvede allo svolgimento

 

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dei corsi e degli esami finali per il rilascio del titolo abilitante;

          c) rilascia o rinnova il titolo abilitante all'esercizio della professione e provvede alla periodica verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera b);

          d) provvede, ove necessario, alla sospensione o alla revoca del titolo abilitante di cui alla lettera c);

          e) definisce gli standard per la formazione permanente dei periti immobiliari;

          f) predispone e approva il codice etico e gli standard delle prestazioni, ai quali devono attenersi gli iscritti, provvedendo, altresì, a rendere pubblici tali documenti;

          g) predispone e approva l'elenco degli strumenti che i periti immobiliari sono tenuti a utilizzare per l'esercizio della loro attività, provvedendo al loro costante aggiornamento.

Art. 6.
(Pubblicità).

      1. Ogni perito immobiliare è tenuto, nel pubblicizzare la sua attività, a indicare la propria identità personale o la ragione sociale e il numero di iscrizione presso l'Associazione nazionale dei periti immobiliari.

Art. 7.
(Divieti).

      1. È fatto divieto a ogni perito immobiliare e ad ogni soggetto alle sue dipendenze di:

          a) fare od offrire di fare, per un costo aggiuntivo, riparazioni all'edificio o all'immobile per il quale ha ricevuto l'incarico di eseguire una perizia immobiliare;

          b) redigere, a pagamento, una perizia immobiliare per un edifico o un immobile

 

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al quale sia interessato finanziariamente o per il quale abbia un interesse alla vendita;

          c) offrire o pagare un compenso in qualsiasi forma al cliente, all'intermediario, all'agente o ad un rappresentante del cliente per conto di una persona o di una ditta;

          d) accettare l'incarico di eseguire una perizia immobiliare o redigere il rapporto di una perizia immobiliare per il quale l'assunzione e il pagamento della parcella siano condizionati alle conclusioni del rapporto, al conseguimento di particolari obiettivi o alla conclusione della trattativa relativa all'edificio o all'immobile interessato;

          e) divulgare qualsiasi informazione relativa ai risultati della perizia immobiliare senza il consenso scritto del cliente o di un suo rappresentante, a meno che quanto rilevato nel corso dell'ispezione non costituisca un rischio immediato, non rilevabile immediatamente da terzi, per la salute o per la sicurezza;

          f) accettare compensi di qualsiasi genere da più di una delle parti interessate alla trattativa relativa all'edificio o all'immobile oggetto di perizia immobiliare.

Art. 8.
(Obblighi).

      1. Ad ogni perito immobiliare è fatto obbligo di stipulare un'assicurazione professionale con massimale non inferiore a 250.000 euro.
      2. Ogni perito immobiliare è tenuto a presentare un programma di formazione permanente, definito in base agli standard individuati dall'Associazione nazionale dei periti immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e).
      3. Nell'interesse e per la tutela del cliente è fatto obbligo che ogni transazione immobiliare avente per oggetto un edificio o un immobile situato nel territorio nazionale sia corredata dal rapporto scritto

 

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della perizia immobiliare eseguita da un perito immobiliare iscritto all'Associazione nazionale dei periti immobiliari, commissionata dal venditore o dall'acquirente dell'edificio o dell'immobile e che deve essere allegata all'atto notarile di compravendita.

Art. 9.
(Disposizione transitoria).

      1. I periti immobiliari che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già iscritti all'Associazione italiana degli Home Inspector di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono autorizzati a esercitare la professione in conformità alle disposizioni stabilite dalla medesima legge.